ASSOCIAZIONE AMICI DEL CONSERVATORIO
BENEDETTO MARCELLO DI VENEZIA

STATUTO


ART. 1


E’ costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, un’Associazione denominata “ASSOCIAZIONE AMICI DEL CONSERVATORIO BENEDETTO MARCELLO DI VENEZIA". L’Associazione ha sede in Venezia presso il Conservatorio Benedetto Marcello,  Ca’ Pisani S. Marco 2810 ed ha durata a tempo indeterminate.


ART. 2


L’Associazione ha lo scopo di favorire lo sviluppo didattico e artistico del Conservatorio “Benedetto Marce1lo" di Venezia (d’ora in avanti "Conservatorio"), al fine di riaffermarne il ruolo di eccellenza nella vita intellettuale veneziana, nazionale e internazionale, e in particolare di:


- tutelare, promuovere e valorizzare i beni costituenti  il patrimonio del Conservatorio
- sostenerne e affiancane l’attività di produzione, di ricerca ed editoriale;
- incentivare forme di didattica innovativa e manifestazioni culturali collaterali;
- promuovere convegni, seminari, conferenze viaggi di studio e culturali;
- istituire borse di studio per gli studenti e i neo diplomati;  
- divulgare le iniziative del Conservatorio perché siano conosciute in ambiti più vasti, al fine di accrescere l’attenzione dell’opinione pubblica e la partecipazione agli eventi organizzati;
- favorire nuove collaborazioni con Enti ed Istituzioni musicali e culturali operanti in Italia e all’estero.


ART. 3


Sono soci fondatori dell’Ass0ciazione i firmatari dell’atto costitutivo. Sono soci onorari coloro che contribuiscono con titoli di particolare rilievo a favorire la notorietà e la rinomanza dell‘Associazione. Sono soci benemeriti coloro che con lasciti o donazioni contribuiscono a sostenere lo sviluppo dell'Associazione. La qualità di socio onorario e di
socio benemerito é deliberata dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.
Sono soci ordinari le persone fisiche e giuridiche che hanno inoltrato domanda di associazione. La loro ammissione e deliberate dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
I soci persone fisiche devono aver compiuto il diciottesimo anno d’età. Il socio ordinario si impegna a mantenere l'iscrizione per almeno un anno e ha diritto di recesso. L'adesione, valida per un anno, si intende convalidata automaticamente con il versamento della quota annuale.
La qualità di Socio non e trasmissibile ed é espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, nel senso che non e consentita la partecipazione a tempo determinato.
La qualità di socio viene a cessare per decesso o per estinzione, per perdita dei requisiti in base ai quali e avvenuta l’ammissione, nonché per esclusione nel caso di condotte contrarie, concorrenziali o lesive dell’immagine o delle finalità dell’Associazione, per interessi contrastanti e, comunque, per indegnità. Nei casi di cui sopra ogni decisione è rimessa alla valutazione del Collegio dei Probiviri.
Gli associati che si siano avvalsi della facoltà di recesso, che siano stati esclusi ovvero siano decaduti, non possono pretendere la restituzione degli eventuali conferimenti e quote versate, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.


ART. 4


Il patrimonio dell’Associazione e costituito:


- dal fondo di dotazione;
- dalle quote associative versate dai soci ;
- da contributi, donazioni, lasciti testamentari, oblazioni da parte di persone tisiche e persone giuridiche, pubbliche e private;
- dagli eventuali proventi derivanti dalle attività dell'Associazione;
- dai beni acquistati dall'Associazione con i fondi a disposizione, destinati al raggiungimento dei fini sociali.
Le rendite e le risorse dell’Associazione, nonché gli utili o gli avanzi di gestione, dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali.
E’ espressamente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.


ART. 5


Sono organi dell’Associazione:
-  l’Assemblea dei soci
-  il Consiglio Direttivo;   
-  il Presidente;
-  i Revisori dei Conti;
-  ll Collegio dei Probiviri.


ART. 6


L'Assemblea e costituita dai soci fondatori, dai soci onorari, dai soci benemeriti, purché non deceduti o estinti, e dai soci ordinari. Le persone giuridiche partecipano tramite una persona fisica specificamente delegata.
L'Assemblea e convocata dal Presidente almeno una volta all'anno con preavviso di almeno dieci giorni, trasmesso anche a mezzo telefax o e-mail, contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora della seduta, sia in prima che in seconda convocazione, nonché l‘Ordine del giorno. La seconda convocazione può essere fissata nel medesimo giorno della prima, ma ad almeno un'ora di distanza.
La convocazione dell'Assemblea può essere chiesta anche da almeno un decimo dei soci.
L’Assemblea e validamente costituita, in prima convocazione con la presenza di almeno la meta dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Per la validità delle deliberazioni e necessaria la maggioranza dei soci presenti rappresentati, salvo i casi riguardanti le modifiche dello Statuto, lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell’Associazione.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente; di ogni riunione viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione.
L'Assemblea ha i seguenti compiti:


a) determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e provvede all'elezione del medesimo.
b) approva il bilancio preventivo e il rendiconto annuale;
c) approva le linee generali di attività dell'Associazione; .
d) delibera sull'ammissi0ne di nuovi associati (soci ordinari, onorari, benemeriti);
e) elegge i Revisori dei Conti;
i) elegge il Collegio dei Probiviri;
g) approva le norme regolamentari;
h) delibera le modifiche dello Statuto con la presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
i) delibera lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci in regola con i versamenti delle quote.
Ogni socio ha diritto a un voto ed ha facoltà di farsi rappresentare, con delega scritta, da un altro socio. Ogni socio può essere portatore di una sola delega
E’ in ogni caso garantita agli associati l’uniformità del rapporto e delle modalità associative volte a garantire l’effettività. del rapporto medesimo. Agli associati è in ogni caso garantito il diritto di voto per approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.


ART. 7


Il Consiglio Direttivo e composto da 5 a 7 (cinque a sette) membri, scelti dai soci fondatori e ordinari, nominati dall’Assemblea. Il Direttore del Conservatorio, o persona da questi delegata, é membro di diritto del Consiglio Direttivo.
 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. In caso di decadenza della carica per qualsiasi motivo di un componente del Consiglio Direttivo, subentra il primo dei soci non risultato eletto. I membri subentrati restano in carica per il periodo già determinato per gli altri consiglieri.
Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto disposto dall’Assemblea, ha funzioni di indirizzo, promozione, gestione e controllo dell’attività dell’Associazione ; per il raggiungimento degli scopi di cui all’art. 2 del presente Statuto.


In particolare il Consiglio Direttivo:


a) nomina fra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente;
b) elabora e propone all’Assemblea le linee generali di attività dell’Associazione
c) propone all'Assemb1ea la nomina di soci onorari e di soci benemeriti
d) esamina e sottopone all’Assemblea le domande di adesione all’Associazione;
e) predispone il bilancio preventivo e il rendiconto annuale da sottoporre al deliberato dell’Assemblea;
f) adotta, sulla base delle linee generali indicate dall’Assemblea, i provvedimenti organizzativi, amministrativi e negoziali necessari per la gestione dell’Associazione e lo svolgimento delle attività;
g) compie eventuali atti d’urgenza, da sottoporre alla ratifica dell’Assemblea;
h) stabilisce la quota associativa annua.
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno due volte l’anno per predisporre il bilancio preventivo e il rendiconto annuale.
La convocazione, contenente il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno della seduta, deve essere trasmessa almeno sette giorni prima anche a mezzo telefax o e-mail.
 Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.


ART. 8


Il Presidente rappresenta l’Associazione in giudizio e di fronte ai terzi ed esercita, oltre ai poteri derivanti dallo Statuto, quelli che l’Assemblea e il Consiglio Direttivo gli devolvono.
Il Presidente rimane in carica per un triennio ed e rieleggibile.
Il Presidente provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, ne presiede le riunioni, ne dirige le discussioni e sovrintende alla verbalizzazione delle deliberazioni dopo averne proclamato i risultati.
In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente; in caso di assenza anche di quest‘ultimo, ne fa le veci il Consigliere più anziano di età.


ART. 9


La gestione dell’Associazione e controllata da tre Revisori dei Conti eletti dall’Assemblea, di cui uno con funzioni di Presidente. I Revisori durano in carica tre anni.
I Revisori dei Conti:
a) accertano la regolare tenuta della contabilità sociale e la consistenza di cassa e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo
b) esaminano il rendiconto annuale predisposto dal Consiglio Direttivo e predispongono al riguardo una relazione da trasmettere all'Assemblea unitamente al rendiconto medesimo.


ART. 10


Il Collegio dei Probiviri ai composto da tre membri eletti da1l’Assemb1ea, di cui uno con funzioni di Presidente. I Probiviri durano in carica tre anni.
I Probiviri sono chiamati a dirimere eventuali controversie  riguardanti il comportamento dei suoi, con particolare riferimento ai casi di condotte contrarie, o  lesive dell’immagine o delle finalità dell’Associazione o per interessi contrastanti con quelli dell’Associazione stessa e, comunque, per indegnità. I Probiviri decidono altresì su eventuali controversie concernenti, nel caso del venir meno della qualità di socio, gli aspetti di carattere economico e/o patrimoniale.


ART. 11


L’esercizio sociale coincide con 1’anno solare.
Il rendiconto annuale, predisposto dal Consiglio Direttivo e verificato dai Revisori dei Conti per quanto di loro competenza, é sottoposto all’approvazi0ne dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.


ART. 12


Lo scioglimento dell’Associazione é deliberato dall’Assemblea la quale provvede, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio. Il patrimonio deve in ogni caso essere destinato ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l‘organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


ART. 13


Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni di legge in materia.